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LA QUARANTENA DA COVID-19 E LA TUTELA DELLA MALATTIA

 

L’art. 26, c. 1 del D.L. 18/2020 dispone l’equiparazione della quarantena da Covid-19 alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Inps sono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, è equiparato a degenza ospedaliera.

Con il messaggio 24.06.2020, n. 2584, l’Inps ha fornito le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza Covid-19. L’Istituto è intervenuto con il messaggio 9.10.2020, n. 3653 per fornire ulteriori indicazioni sul periodo di quarantena e sorveglianza precauzionale.

 

Sorveglianza attiva dei lavoratori

Nell’ambito della categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da Coronavirus sono ricompresi solo i lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per i periodi in quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

A decorrere dal 16.10 e fino al 31.12.2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Malattia da Covid-19

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

 

Lavoro agile in quarantena

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. • Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, c. 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, c. 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio (lavoro agile, telelavoro, ecc.). In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

 Invece in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

 

 

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03/12/2020